Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancato adempimento del mandato ricevuto – Trattenimento somme – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici l’avvocato che si faccia consegnare dai clienti somme di denaro a titolo di fondo spese per attività giudiziali mai iniziate. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 1 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRÌ), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 268

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 15 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 01 Marzo 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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