Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata restituzione documentazione – Illecito deontologico.

Viene meno ai doveri di correttezza l’avvocato che, dopo la revoca del mandato, non consegni al suo assistito che ne faccia precisa richiesta tutta la documentazione relativa alle cause promosse nell’interesse di quest’ultimo (il CNF, nella specie, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente, che lealmente ha ammesso la propria responsabilità in ordine agli addebiti contestati, ha ridotto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dalla professione da un anno a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 21 marzo 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 186

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 21 Dicembre 2006 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 21 Marzo 2005 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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