Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata prestazione di attività – Notizie false al cliente sullo stato del procedimento – Illecito deontologico.

L’avvocato che ometta di adempiere l’incarico ricevuto, che dia false notizie al cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli e trattenga le somme ricevute come fondo spese, pone in essere un comportamento lesivo della dignità e del decoro dell’intera classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da un anno a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanissetta, 9 febbraio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. DIEGO), sentenza del 7 novembre 1997, n. 133

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 07 Novembre 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 09 Febbraio 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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