L’indebita appropriazione di somme del cliente e l’alterazione dell’assegno bancario per conseguire un illecito profitto, peraltro accertati in sede penale nel procedimento definito ex art. 444 c.p.p., concretano gravi violazioni dei più elementari principi etici della professione ed integrano violazione di norme penali e deontologiche (artt. 5, 41 C.D.). (Nella specie, il C.N.F., nonostante la condivisa gravità delle violazioni, ha tuttavia ritenuto di poter applicare, rifacendosi alla pregressa giurisprudenza formatasi in ordine a tale genere d’infrazioni, la sanzione della cancellazione disciplinare in luogo della pena interdittiva permanente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 1 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 187
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 21 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 31 Dicembre 2018
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