Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento delle obbligazioni assunte – Protesto di cambiali – Appropriazione di somme – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai principali doveri deontologici l’avvocato che non adempia alle obbligazioni assunte emettendo cambiali andate protestate, e trattenga somme avute in ragione del mandato, peraltro non svolto. (Nella specie la sanzione disciplinare della cancellazione è stata sostituita con quella della sospensione dall’esercizio della professione per un anno). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 16 ottobre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 275

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 275 del 15 Dicembre 2000 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 16 Ottobre 1993 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment