Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli artt. 24 (rapporti con il C.d.O.), 38 (adempimento del mandato), 40 (obbligo di informazione) 42 (restituzione documenti) c.d.f., il professionista che, incaricato di procedere in sede giudiziaria per il recupero di un credito, ritardi o ometta senza giustificato motivo il compimento degli atti connessi all’espletamento del mandato ricevuto, non fornisca al cliente le informazioni richieste in ordine alla effettiva notificazione del decreto ingiuntivo e all’esito del pignoramento eventualmente tentato, nonché, infine, manchi di rispondere alla lettera di richiesta di chiarimenti inviata dal C.O.A. (Nella specie, il C.N.F. ha confermato la sanzione, inflitta dal C.d.O., della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 3 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 201
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 13 Dicembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 03 Aprile 2009
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