Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Compensazione – Consenso dell’avente diritto – Necessità – Mancanza – Illecito deontologico – Sussistenza

In tema di indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al professionista in favore del cliente in esecuzione di un provvedimento giudiziale, il canone I dell’art. 44 c.d.f.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo → specifica che l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa; ne consegue che soltanto la prova del valido consenso prestato dal cliente – che peraltro secondo giurisprudenza costante del C.n.f. deve essere prestato in modo specifico e dettagliato, dovendo il cliente conoscere l’esatto contenuto della propria obbligazione – può costituire ipotesi di lecita compensazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 18 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), decisione del 20 aprile 2011, n. 53

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 20 Aprile 2011 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 18 Marzo 2009