In tema di indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al professionista in favore del cliente in esecuzione di un provvedimento giudiziale, il canone I dell’art. 44 c.d. specifica che l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa; ne consegue che soltanto la prova del valido consenso prestato dal cliente – che peraltro secondo giurisprudenza costante del C.n.f. deve essere prestato in modo specifico e dettagliato, dovendo il cliente conoscere l’esatto contenuto della propria obbligazione – può costituire ipotesi di lecita compensazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 18 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), decisione del 20 aprile 2011, n. 53
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 20 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 18 Marzo 2009
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