Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Indebita appropriazione di somme – Illecito – Sussistenza.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che indebitamente trattenga somme di spettanza del cliente, non restituendole allo stesso nemmeno dopo un lungo periodo di tempo, a nulla rilevando l’eventualità che al professionista non fossero state ancora pagate le spettanze professionali, non avendo egli alcun diritto di ritenzione per il pagamento degli onorari (il CNF, tuttavia, ha ritenuto più consona con la fattispecie in oggetto e più coerente con la propria giurisprudenza la sanzione della censura, in luogo della sospensione dall’esercizio professionale per mesi dodici, tenendo conto dell’assenza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato e del carattere isolato del fatto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Foggia, 30 settembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BIANCHI, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 254

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 28 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 30 Settembre 2006
Giurisprudenza CNF

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