Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Violazione – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Illecito deontologico.

Viola i doveri di correttezza e lealtà propri della categoria forense il professionista che ometta di riscontrare le numerose richieste di informativa sia telefoniche sia scritte del proprio cliente e che, a seguito della revoca del mandato, ometta altresì di restituire i documenti a suo tempo consegnatigli e riscontrare sia la missiva del nuovo legale sia le richieste di chiarimenti del COA. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 23 novembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 251

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 28 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Novembre 2006
Giurisprudenza CNF

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