Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense, in violazione degli artt. 38, 40 e 42 del Codice Deontologico, il professionista che non dia corso al mandato ricevuto, ometta di informare il cliente sullo stato della pratica e non fornisca chiarimenti al CDO sul suo comportamento (nella specie, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 18 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 13 Settembre 2006 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Novembre 2004 (sospensione)
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