Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al dovere di fedeltà e fiducia l’avvocato che gestisca una causa in modo del tutto indipendente dal rapporto con il cliente e dalla tutela dei suoi interessi, concordando tutta l’attività con un soggetto terzo e senza avere mai un rapporto diretto con la parte assistita. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 8 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. FRANCO), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 267
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 15 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 08 Giugno 1998 (sospensione)
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