Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e lealtà – Omessa restituzione documenti – Omesse informazioni sullo stato delle pratiche – Trattenimento somme a compensazione di parcella – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di correttezza e lealtà l’avvocato che dopo la revoca del mandato non consegni, o consegni con notevole ritardo, nonostante i solleciti, la documentazione richiesta, ometta di rendere l’estratto contabile delle pratiche a lui affidate e trattenga somme del cliente a compensazione delle sue spettanze professionali. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura, anche in considerazione dei rapporti intercorsi tra l’avvocato ed il cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 271

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– codice: art. 6

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 28 Luglio 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 17 Dicembre 2013 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17720 del 18 Luglio 2017 (respinge)