Posto che per patto di quota lite deve intendersi quell’accordo secondo cui il compenso del professionista varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell’esito favorevole della lite, non possono ravvisarsi i tratti di una siffatta convenzione nell’atto scritto con cui il professionista ed i propri clienti convengano una determinazione fissa percentuale, dal momento che il compenso dovuto è materialmente determinato, essendo in tema di risarcimento di danni determinabile nel suo importo massimo la quantificazione economica. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 23 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 13 luglio 2009, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 13 Luglio 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 23 Maggio 2008
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