Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Diligenza professionale.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che accetti un incarico professionale e non lo esegua come dovuto, causando con la propria inattività un rilevante danno al cliente ed un grave pregiudizio al prestigio ed alla reputazione di tutta la classe forense (nella specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 20 novembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 12 settembre 2002, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 12 Settembre 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 20 Novembre 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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