Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi – Dovere di astensione – Art. 51 c.d.f. – Controversie familiari – Nozione.

Tra le controversie familiari che ai sensi dell’art. 51 ultimo comma c.d.f. costituiscono il presupposto della doverosa astensione dell’avvocato dalla successiva assistenza in favore di uno solo dei coniugi già congiuntamente difesi devono ritenersi ricomprese anche le controversie per separazione personale dei coniugi, di cui quelle consensuali incontestabilmente costituiscono una forma di risoluzione.
Fermo restando il divieto di cui all’art. 51 c.d.f., il comportamento dell’avvocato che assume la difesa contro un ex cliente o uno dei coniugi di cui si è curata la separazione consensuale risulta oggettivamente lesivo dei doveri di decoro e di dignità stabiliti dagli artt. 38, 12 e 14 r.d. n. 1578/1933, i quali costituiscono l’origine e l’oggetto del potere disciplinare dei Consigli dell’Ordine. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 25 febbraio 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MAURO), sentenza del 16 marzo 2010, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 16 Marzo 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 25 Febbraio 2008
Giurisprudenza CNF

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