L’obbligo gravante sull’avvocato che abbia assistito entrambi i coniugi in controversie familiari di astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi, ha autonoma rilevanza sia rispetto alla previsione generale di cui al primo comma dell’art. 37 del codice deontologico forense, sia rispetto a quella del successivo art. 51 dello stesso codice ed ha carattere assoluto, tendendo a prevenire anche il solo pericolo di possibili posizioni di conflitto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 20 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MAURO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 14 Ottobre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 20 Giugno 2007
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