Il professionista che assuma l’incarico di assistere una società per azioni in una serie di iniziative giudiziarie promosse nei confronti di altra società già precedentemente difesa nell’ambito di distinti giudizi civili, e tra le quali intercorra ben più di un semplice rapporto contrattuale, viola l’art. 51 del Codice Deontologico per effetto della sostanziale confliggenza delle posizioni assunte (nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 6 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 13 settembre 2006, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 13 Settembre 2006 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 06 Maggio 2005 (avvertimento)
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