Non può essere sanzionato disciplinarmente il professionista che accetti di agire nei confronti della moglie di un suo ex cliente, ove nell’espletamento dell’ incarico non utilizzi notizie riservate apprese nello svolgimento dell’incarico precedentemente svolto per i componenti della stessa famiglia, né a questa arrechi danno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 22 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Cricrì), sentenza del 18 maggio 1999, n. 58
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– codice: art. 38
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 30 Maggio 2014 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 22 Ottobre 2010 (avvertimento)