Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che si appropri delle somme avute fiduciariamente dal cliente, detenuto, per lo svolgimento dell’incarico affidato. Nella specie l’avvocato avrebbe dovuto impiegare metà delle somme in favore delle figlie minori del detenuto e gestire l’altra metà per conto dello stesso. (È stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dodici). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 24 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 237
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 23 Dicembre 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 24 Giugno 1996 (sospensione)
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