L’avvocato che svolga con negligenza le pratiche affidategli, ometta di dare il rendiconto e trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di probità, diligenza e correttezza propri della classe forense. (Nella specie in considerazione della giovane età e inesperienza del professionista la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi nove a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 232
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 23 Dicembre 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 1995 (sospensione)
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