Pone in essere un comportamento contrario agli articoli 5, 6, 7, 8, 36, 40 del codice deontologico il professionista che, essendosi fatto consegnare dalla cliente una somma di denaro al fine di effettuare un’offerta nell’ambito di una procedura esecutiva per l’acquisto di appartamento, se ne appropri non effettuando alcuna offerta, non partecipando in alcun modo alla procedura esecutiva come da incarico ricevuto e ponendo in essere attività anche decettive, così venendo meno ai suoi doveri professionali ed arrecando nocumento all’assistito (nella specie, è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 17 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 185
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 21 Dicembre 2006 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 17 Gennaio 2005 (cancellazione)
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