Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non accetti il pagamento del debitore e successivamente notifichi un precetto e richieda il pignoramento per un importo maggiore di quanto dovuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Torino, 19 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETIZIOL), sentenza del 16 maggio 2001, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 16 Maggio 2001 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 05 Gennaio 2019 (avvertimento)
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