Ai sensi dell’art. 49 c.d.f., le iniziative giudiziali (ivi compresa, estensivamente, la notificazione di un precetto) da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente, e non devono essere inutilmente vessatorie.
Viola i doveri di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione l’avvocato che, pur tutelando gli interessi di un cliente, attui comportamenti vessatori nei confronti della controparte, notificando precetto e pignoramento presso terzi in tempi estremamente solleciti (nella specie tre settimane), malgrado la dichiarata volontà del collega avversario di saldare il debito.
E’ deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che contesti e rifiuti il pagamento del debitore e con immediatezza richieda il pignoramento, anziché chiarire bonariamente le ragioni del rifiuto e concedere un congruo termine per il corretto adempimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 25 giugno 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 11 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 25 Giugno 2007
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