Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che formalizzi con un atto di transazione l’accordo intervenuto tra il suo cliente e la controparte omettendo di dare comunicazione e richiedere il consenso al legale di quest’ultima. (Nella specie,in considerazione dell’intervenuta assoluzione su alcuni capi di imputazione la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 18 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 1 aprile 2004, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 01 Aprile 2004 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 18 Ottobre 2002 (censura)
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