Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Contatti diretti – Illecito deontologico.

Viola gli artt. 27 e 29 del Codice Deontologico il professionista che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa, censurando senza ragione alcuna il comportamento del Collega mediante l’espressione di apprezzamenti denigratori nei suoi confronti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Oristano, 20 ottobre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DE MICHELE), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 226

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 226 del 22 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 20 Ottobre 2005
Giurisprudenza CNF

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