Costituisce atto deontologicamente illecito la comunicazione con la quale l’avvocato, senza alcuna necessità giuridica in relazione alla preannunciata azione risarcitoria e ad essa non funzionale, rappresenti alla controparte un rilevante pregiudizio di ordine extragiudiziario al fine implicito di esercitare una indebita pressione, in tal modo violando l’art. 48 del codice deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 16 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MAURO), sentenza del 13 luglio 2009, n. 72
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 13 Luglio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 16 Marzo 2007
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