Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, che merita la sanzione dell’avvertimento, il professionista che intraprenda un’iniziativa giudiziaria sproporzionata, in relazione alla tutela delle ragioni creditorie del proprio cliente, ed inutilmente onerosa, così pregiudicando ingiustamente la parte debitrice. Tale condotta, invero, in quanto giustificata unicamente da una finalità emulativa, ed altresì idonea ad ingenerare discredito del debitore dando luogo a dubbi sulla solvibilità dello stesso, deve ritenersi lesiva dei principi di lealtà e correttezza, cui è tenuto il professionista nei confronti non dei soli colleghi avversari ma anche delle controparti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 8 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. ITALIA), sentenza del 21 novembre 2006, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 21 Novembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 08 Luglio 2005
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