Il comportamento dell’avvocato che, richiesta al C.d.O. la liquidazione di una parcella, ometta o ritardi il pagamento della relativa tassa, viola non soltanto l’art. 15 del codice deontologico forense, ma anche l’art. 24, che disciplina i rapporti con il Consiglio. Non si configura, pertanto, soltanto un inadempimento di carattere monetario, ma anche una specifica inosservanza dei provvedimenti del C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 28 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 17 ottobre 2002, n. 172
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 17 Ottobre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 28 Giugno 2001
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