Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al cliente – Omesse informazioni al collega corrispondente – Omesso svolgimento del mandato – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.

L’avvocato che dia false informazioni al cliente e al collega corrispondente sullo stato della causa a lui affidata, che ometta di svolgere il mandato ricevuto e non restituisca titoli e documenti avuti in ragione dello stesso, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di diligenza, probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi nove). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 21 dicembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 238

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 23 Dicembre 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 21 Dicembre 1995 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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