Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che dopo aver sottoscritto con un ex collega di studio un accordo con il quale si riconosceva debitore di somme dovute per prestazioni professionali, non onori l’impegno assunto e si opponga alla legittima richiesta con motivazioni che stridono insanabilmente con l’accordo sottoscritto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 13 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 13 settembre 2005, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 13 Dicembre 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 13 Maggio 2003 (censura)
0 Comment