Posto che l’attribuire alla controparte la prospettazione di circostanze false costituisce una evidente manifestazione della dialettica processuale, che ha il limite del divieto di espressioni sconvenienti od offensive (art. 89 c.p.c.) autonomamente valutabile in sede disciplinare, devono ritenersi non lesive della dignità e del decoro professionale le affermazioni di malafede processuale (peraltro, parola usata dall’art.96 c.p.c., ai fini della responsabilità aggravata) e di deduzione di false circostanze, rivolte alla controparte, in quanto non sconvenienti né offensive ed altresì appartenenti al diritto di difesa nell’ambito del processo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 6 aprile 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 21 Novembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 06 Aprile 2005
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