Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che in udienza usi espressioni offensive nei confronti del collega. (Nella specie, anche in considerazione della giovane età del professionista è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento in sostituzione della censura al professionista che in udienza aveva definito alcune affermazioni “falsità e frutto della fantasia del collega di controparte”). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 9 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 8 marzo 2002, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 08 Marzo 2002 (estinzione) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 09 Giugno 1998 (censura)
0 Comment