Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni offensive in udienza – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che in udienza usi espressioni offensive nei confronti del collega. (Nella specie, anche in considerazione della giovane età del professionista è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento in sostituzione della censura al professionista che in udienza aveva definito alcune affermazioni “falsità e frutto della fantasia del collega di controparte”). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 9 giugno 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 8 marzo 2002, n. 21

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 08 Marzo 2002 (estinzione) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 09 Giugno 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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