Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di solidarietà.

A seguito della modifica dell’art. 30 c.d. il principio di colleganza, che nella precedente formulazione trovava la propria modalità espressiva nell’imposizione di un vincolo di solidarietà passiva, è oggi declinata sotto forma di obbligo di attivazione, fonte di una obbligazione di mezzi e non di risultato. Ne consegue che, alla luce degli elementi specializzanti che connotano la nuova fattispecie di cui al novellato art. 30 c.d., l’omessa retribuzione del collega incaricato di esercitare le funzioni di rappresentanza e assistenza del comune cliente poi fallito non costituisce illecito disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Mantova, 21 giugno 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. CARDONE), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 157

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 15 Dicembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 21 Giugno 2005
Giurisprudenza CNF

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