Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione dell’art. 22 CD e del dovere di correttezza e lealtà nei confronti del Collega, il professionista che verso le controparti e l’assistito neghi l’esistenza di un rapporto professionale facente capo anche al Collega esponente e che abilitava quest’ultimo a pretendere il pagamento di compensi in virtù di procure ad entrambi conferite dal medesimo cliente, conseguentemente accusandolo di ingerenza nel rapporto professionale e di tentativo di accaparramento di clientela, pur sapendo che il rilievo non corrispondeva a verità (nella specie, è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 8 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PERFETTI), sentenza del 29 maggio 2006, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 29 Maggio 2006 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 08 Luglio 2004
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