Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Accuse infondate al collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che accusi ingiustamente il collega di comportamento disciplinare scorretto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti del professionista che aveva ingiustamente accusato il collega di pressioni verso clienti per ottenere l’incarico defensionale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 29 giugno 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 191

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 06 Dicembre 2002 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 29 Giugno 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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