Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Divieto di utilizzare in giudizio notizie relative alla posizione personale del collega avversario – Violazione art. 29 c.d.f. – Sussistenza.

E’ configurabile la violazione dell’art. 29 del c.d.f., disposizione che introduce chiaramente una limitazione all’esercizio del dovere di difesa, qualora la mera utilità di avvalersi di una notizia relativa alla persona del collega ai fini della tesi dedotta in un giudizio civile non integri il requisito della necessità dell’uso della notizia richiesto invece dalla norma deontologica quale circostanza che consente di derogare al divieto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 8 maggio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 20 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Maggio 2006
Giurisprudenza CNF

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