La redazione di una parcella sproporzionata rispetto all’attività prestata, l’inserimento in notula di compensi ed onorari a fronte di adempimenti non effettivamente svolti, l’erronea interpretazione del dispositivo di una sentenza e l’omessa comunicazione ex art. 22 c.d.f., costituiscono atti disciplinarmente rilevanti che, insieme considerati, non possono essere ricondotti a distrazione o mero errore, comunque denotando, in tal caso, indolenza e trascuratezza, oltre a presupporre un approccio alla professione scarsamente rispettoso degli stessi principi della deontologia forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Verona, 26 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 261
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 28 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 26 Settembre 2005
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