Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al cliente – Trattenimento documenti – Espressioni offensive – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sull’esito negativo della causa, non restituisca i documenti avuti in ragione del mandato, usi espressioni sconvenienti e offensive nei confronti della parte assistita e ometta di fornire chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, essendo venute meno alcune delle ipotesi di illecito disciplinare contestate, la sanzione della sospensione È stata sostituita dalla censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 maggio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 240

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 23 Dicembre 1998 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Maggio 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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