Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di verità – Rapporti con i colleghi – Notizie riguardanti il collega.

L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 14 C.D.F.) quanto da critiche personali verso il collega (art. 29 C.D.F.). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 23 novembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. LANZARA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 27 Novembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 23 Novembre 2006
Giurisprudenza CNF

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