Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità – Organizzazione di un “brindisi” in un locale del Tribunale senza autorizzazione – Illecito deontologico – Non sussiste.

Non può essere incolpato di alcuna violazione deontologica l’avvocato che organizzi un “brindisi” con altri colleghi per festeggiare un successo processuale in un locale del Tribunale senza autorizzazione all’uso del locale. (Nella specie, in considerazione della mancanza di riscontri oggettivi sulla colpevolezza del professionista è stata annullata la decisione del C.d.O.) (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 9 aprile 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 14 Novembre 2000 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 09 Aprile 1997
Giurisprudenza CNF

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