Avvocato – Norme deontologiche – principi generali – Dovere di probità e decoro – Inadempimento di obbligazioni personali – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

E’ legittimo il comportamento del professionista che, destinatario di una procedura esecutiva per il recupero di spese di giudizio relative ad una lite di cui era stato parte, non adempia ma promuova alcune procedure difensive nel rispetto dei doveri di dignità e decoro propri della classe forense. (Nella specie, non ritenendo vi fosse alcun inadempimento, e non essendo ancora consolidata l’obbligazione della controparte il professionista aveva ritenuto opportuno, per strategia difensiva, non provvedere all’adempimento delle spese a cui era stato condannato con provvedimento immediatamente esecutivo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 141

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 02 Luglio 2001 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Luglio 1998
Giurisprudenza CNF

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