Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità dignità e decoro – Accuse infondate a dipendente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo dei principi di dignità, probità e decoro propri della classe forense, il professionista che indichi imprudentemente, e senza prove certe, come responsabile dell’ammanco di contanti e alcuni francobolli un suo dipendente. (Nella specie, in considerazione della giovane età e della inesperienza dell’avvocato la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 aprile 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 231

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 23 Dicembre 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Aprile 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment