Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e lesivo dei doveri di lealtà e correttezza l’avvocato che attesti falsamente l’autenticità della firma apposta dal cliente in calce al mandato e non dichiari nella domanda di iscrizione all’albo dei procuratori la pendenza a suo carico di un procedimento penale, della relativa condanna e del rigetto di precedenti domande di iscrizione all’albo. (Nella specie stante la gravità delle violazioni deontologiche è stata inflitta la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 21 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CRICRI`), sentenza del 7 novembre 1997, n. 140
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 07 Novembre 1997 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 21 Dicembre 1995 (cancellazione)
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