Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di lealtà, dignità e decoro l’avvocato che incassi somme di denaro dai clienti senza rilasciare parcelle ed emettere fatture formali, non essendo tale fatto giustificabile in relazione ad un eventuale successivo condono fiscale. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 4 maggio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 273

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 273 del 28 Dicembre 1999 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 04 Maggio 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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