Avvocato – Norme deontologiche – Pluralità violazioni – Sanzione – Misura.

L’omissione delle prestazioni professionali e di informazioni ai clienti, nonché e la ritenzione delle somme e della documentazione ad essi spettanti costituiscono tutti comportamenti che denunciano la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nell’esplicazione del mandato professionale ricevuto e che, come tali, devono ritenersi suscettibili di sanzione. Tuttavia, in presenza di una sia pur tardiva consegna ai clienti del denaro trattenuto ed in mancanza di precedenti sanzioni per violazione di doveri deontologici, la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi otto è eccessiva, dovendo ritenersi più appropriata la misura della sospensione limitata a mesi tre. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 7 maggio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 6 settembre 2002, n. 128

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 06 Settembre 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 07 Maggio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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