Deve ritenersi correttamente applicato dal C.O.A. il principio di proporzionalità della sanzione nella determinazione della misura disciplinare (nella specie, la cancellazione dall’albo) irrogata all’avvocato i cui comportamenti delittuosi, oltre ad essere connotati da accertata gravità, siano stati posti in essere utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite nell’ambito dello svolgimento della professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 3 ottobre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 30 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 03 Ottobre 2007
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