Ai fini della imputabilità della infrazione disciplinare non occorre la consapevolezza della illegittimità dell’azione (dolo generico o specifico), essendo sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. Ne consegue che la violazione dell’art. 14 del codice deontologico deve ritenersi integrata dalla semplice deduzione al Giudice di circostanza non veritiera, o comunque non adeguatamente fatta oggetto di accertamento da parte del professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. DEL PAGGI), sentenza del 6 settembre 2002, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 06 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 26 Maggio 1999
0 Comment