La richiesta di prestiti personali ad un cliente per soddisfare situazioni contingenti di sofferenza finanziaria del professionista e senza provvedere alla restituzione integra un illecito disciplinare di rilievo che giustifica la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre dall’esercizio della professione, non potendo peraltro rilevare come esimenti le circostanze, pur gravi, addotte dal ricorrente a giustificazione del suo operato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 19 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 198
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 19 Dicembre 2006 (sospensione)
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