Viola il dovere di colleganza l’avvocato che, pur non sussistendo palesi ragioni difensive preminenti, non aderisca alla richiesta del collega, impegnato in altra udienza, di attenderne l’arrivo e la costituzione in giudizio, ma che, al contrario, stenda il verbale di udienza e lo sottoponga alla firma del Giudice con la declaratoria di contumacia del convenuto pochi minuti dopo l’inizio dell’udienza. È peraltro buona prassi deontologicamente apprezzabile non sottrarsi a richieste di tal genere, purchè non si pretenda un tempo di attesa superiore a quello ragionevole cui il professionista è tenuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 30 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FERINA), sentenza del 14 novembre 2011, n. 172
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 14 Novembre 2011 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 30 Gennaio 2009 (censura)
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